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Modifica del saggio di interesse legale


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8 risposte a questa discussione

#1
mascalzone67

mascalzone67

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Magari non frega nulla a nessuno, ma è meglio sapere che il tasso d'interesse legale è stato modificato: dall'1 % allo 0,5%. Cosa serve il tasso d'interesse legale? Per molte cose: calcolo usufrutto, interessi sulla cauzione della locazione

 

Fonte gazzetta ufficiale del 15/12/2014

 

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»
che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di
cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata all'1 per cento in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare
l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo
1284 del codice civile e' fissata allo 0,5 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan


 

Messaggio modificato da mascalzone67, 15 dicembre 2014 - 09:38


#2
mascalzone67

mascalzone67

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parente stretto della notizia di cui sopra è la tabella del calcolo dell'usufrutto... Questa tabella è importante per l'imposta di registro in caso di donazioni, successioni, ecc.

 

DECRETO 22 dicembre 2014  Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (14A09975) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014)

 

 

http://www.gazzettau...o30giorni=false


Messaggio modificato da mascalzone67, 30 dicembre 2014 - 10:24


#3
mascalzone67

mascalzone67

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Nuova modifica del saggio di interesse legale!!!

Dal 1 gennaio 2016, il tasso d'interesse legale passa dallo 0,5% allo 0,2%.

DECRETO 11 dicembre 2015 Modifica del saggio di interesse legale (15A09397) (GU Serie Generale n.291 del 15-12-2015)


Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2015

Messaggio modificato da mascalzone67, 15 dicembre 2015 - 08:11


#4
mascalzone67

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Qui si trova la tabella aggiornata per il calcolo dei diritti di usufrutto.

 

http://www.gazzettau...o30giorni=false

 

 

Coefficienti per la determinazione dei  diritti  di  usufrutto  a
vita e delle rendite o pensioni  vitalizie  calcolati  al  saggio  di
interesse dello 0,2 per cento. 
      
 
  =================================================================
  |Eta' del beneficiario (anni compiuti)|      Coefficiente       |
  +=====================================+=========================+
  |             da 0   a 20             |                   475,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 21 a 30              |                   450,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 31 a 40              |                   425,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 41 a 45              |                   400,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 46 a 50              |                   375,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 51 a 53              |                   350,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 54 a 56              |                   325,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 57 a 60              |                   300,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 61 a 63              |                   275,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 64 a 66              |                   250,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 67 a 69              |                   225,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 70 a 72              |                   200,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 73 a 75              |                   175,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 76 a 78              |                   150,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 79 a 82              |                   125,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 83 a 86              |                   100,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 87 a 92              |                    75,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 93 a 99              |                    50,00

Messaggio modificato da mascalzone67, 30 dicembre 2015 - 08:36


#5
mascalzone67

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Hanno cambiato il tasso di interesse legale 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; 

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2015, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016; 

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; 

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi; 

 

Decreta: 

 

Art. 1 

 

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Roma, 7 dicembre 2016 

 

Il Ministro: Padoan 

 

DECRETO 7 dicembre 2016 Modifica del saggio di interesse legale. (16A08644) (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2016) 

http://www.gazzettau...o30giorni=false


Messaggio modificato da mascalzone67, 14 dicembre 2016 - 06:43


#6
fabiobologna

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#7
mascalzone67

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Anche quest'anno si cambia...

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;
Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2018

Il Ministro: Tria

 

 

 

 

http://www.gazzettau...o30giorni=false



#8
mascalzone67

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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui
all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019, n. 293, con il quale la misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,05 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare
l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del codice civile e' fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno,
con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2020
 

 



#9
mascalzone67

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Urca che incremento…

 

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno,

con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2021

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