Buona sera, nei ritagli di tempo ho continuato a studiare la cosa, e forse ho trovato la soluzione al rebus siciliano.
La soluzione del rebus dovrebbe essere:
il comma 2 dell' articolo 29 della legge 27 febbraio 2009, n.14, che modifica l'articolo 75 del cds.
1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento»;
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Il serbatoio da 15 lt del sig. Catania Carmelo è omologato a norma ce e rispetta la direttiva europea 34, quindi la sua installazione è esente al 100% da nulla-osta e quindi i tecnici siciliani rispettano in pieno la legge italiana, forse i tecnici del "continente" non sono o non vogliono aggiornarsi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Credo che presentandosi in motorizzazione con una copia di:
documenti dell'auto,versamenti della motorizzazione, mod T2119, dichiarazione di un'officina autorizzata, documentazione e certificazione del serbatoio, copia della legge del 27 febbraio 2014 e della direttiva europea n. 34
nessun ingegnere si può sognare di opporsi senza essere denunciato alla polizia di stato.
Preciso Polizia di stato perchè il chiarimento sull' applicazione di questa legge l'ho trovata su questo sito:http://www.poliziamoderna.it che dovrebbe aiutare i nostri agenti a rimanere aggiornati sull' evolversi delle nostre leggi.