- E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria(1).
- I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'ob bligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni stessi.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 . Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
(1) Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l'obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé
detto questo, spero vivamente che nessuno di ecomotori abbia esposto su altre parti della vettura il tagliandino: siamo una comunità rispettosa....