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Trascrizione passaggio di proprietà


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14 replies to this topic

#1
leone48

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Passaggio di proprietà (minipassaggio) non ancora registrato al PRA.

Ritenendo che quanto è successo a me, può essere di interesse ad altri del forum, porto a conoscenza quanto segue.

Un mese fa, mi sono recato in una agenzia dell'Aci per un rinnovo del bollo, e visto che c'ero mi sono fatto fare una visura della vettura che alcuni mesi fà avevo dato come rientro nell'acquisto della macchina nuova.

Una semplice curiosità, pagata a caro prezzo visto che mi hanno chiesto ben 12 euro.
Ma la sorpresa è stata grande perchè la macchina risultava ancora intestata al sottoscritto.
Ma, possibile mi dico, ci sarà un errore, visto che sono stato in agenzia a fare il minipassaggio (tra l'altro già pagato al concessionario, con tanto di ricevuta).

Quindi il giorno dopo chiamo l'Agenzia di pratiche automobilistiche dove è stato fatto l'atto del passaggio di proprietà, la quale mi dice, che si in effetti la registrazione al PRA non è ancora avvenuta, perchè... il concessionario non ha ancora pagato per l'iscrizione.

Quindi dovevo rivolgermi al concessionario.

Chiamo il concessionario, e quì comincia il muro di gomma.
Ricordo all'impiegato che io l'iscrizione al PRA lo già pagata, e lui che si è vero però sono in ritardo con le registrazioni (se non sono il solo mi chiedo, quanti saremmo in questa situazione di "limbo"), mi promette che per la settimana dopo avrebbe provveduto.
Settimana dopo. Richiamo l'agenzia per sapere se la pratica era stata sbloccata.
La risposta credo che ve la immaginate, non abbiamo ricevuto ancora il via per la registrazione.

Questa volta vado di persona dal concessionario.
L'impiegato con il quale avevo parlato la settimana prima non si fa trovare e mi si presenta un altro che conferma che le registrazioni che sono in "ritardo" sono parecchie.
Richiamo l'agenzia, la gentile signorina mi tranquilizza, dicendomi di stare tranquillo, che si anche se non è ancora trascritto l'atto io ho la fotocopia del certificato di proprietà in cui vi è trascritto l'avvenuta vendita al concessionario.

Stare tranquillo?
Mi richiamo mentalmente le possibili "rogne" per la non avvenuta trascrizione.

1. La macchina non viene venduta subito, rimane ferma anche per anni.
La Regione comincia a mandarti i bollettini di pagamento perchè non hai ancora pagato il bollo, con gli interessi.
Ma io ho la fotocopia del certificato del minipassaggio... campa cavallo.

2. Dopo non so, qualche mese o più facile qualche anno ti arriva una multa da non so quale Comune, si ma io ho la fotocopia del minipassaggio... campa cavallo.

3. Rubano la macchina per una rapina o creano un incidente... (quando si dice essere "sfigati") ... si ma io ho la fotocopia del minipassaggio... campa cavallo.

Conclusione. Sono stato all'Agenzia del minipassaggio ho provveduto al pagamento della trascrizione al PRA e in serata avevo già copia del certificato di proprietà con il nuovo proprietario.

Ritengo vista la situazione, di aver affrontato il male minore, piuttosto di rimanere con la macchina ancora intestata al sottoscritto e vivere in una sorta di "limbo" in attesa di chissa' quali eventuali "rogne".

Il consiglio che do e di andare a fare una visura all'Aci del vostro rientro, perchè mi sà che di situazioni come la mia ve ne siano parecchie in giro.

Ciao a tutti.

 "Qubo 300"

Il fiume della vita è corso veloce, rincorrendo la corrente. Prossimo alla foce, nel largo e lento scorrere ...ascolto... il " respiro del tempo ".

 


#2
Sile650

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Ma... i soldi dell'imposta di trascrizione te li fai dare indietro, vero? mellow.gif
Se leggi, sono a metano...

#3
leone48

leone48

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E' già tanto che mi sia tolto da questa situazione di .......scaricabarile. angry.gif

 "Qubo 300"

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#4
lucaires

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Ho letto più volte il post. E ancora lo sto rileggendo.
Minipassaggio non so assolutamente cosa voglia dire. Chiedo gentilmente che venga definito.

Si ricordi che la trascrizione è un mezzo di pubblicità e non è il trasferimento di proprietà. I pubblici registri hanno utilità solo per rendere conoscibile agli altri, e quindi certo, un dato rapporto giuridico.

Se il concessionario non ha ottemperato nulla vietava una domanda simil-costitutiva che lo obbligasse ad ottemperare. Si chiedeva prima l'adempimento e in subordine la risoluzione del contratto.

Le telefonate servono a poco in quanto non sono mezzi di prova. La procedura corretta avrebbe previsto una corrispondenza epistolare per informarsi sullo stato di fatto della trascrizione che sarebbe culminata con una formale diffida ad adempiere a mezzo AR oppure notificata a mani di messo notificatore, ufficiale giudiziario.
Solo allora si sarebbe potuto avere il didietro parato in quanto si sarebbe andati oltre l'ordinaria diligenza e la celeberrima fotocopia del minipassaggio!!! avrebbe avuto un qualche valore opponibile ai terzi.

Attenzione che il comportamento è colposamente rilevante per la Società del concessionario in quanto forza di maggiore entità rispetto al singolo che cede al concessionario un'auto. Tutto questo purchè non possa provare la causa di forza maggiore.

Sono solo idee buttate li, tanto ormai quello che è fatto è fatto! Se a qualcuno interessa si può poi ragionare compiutamente sul ciò che si sarebbe dovuto fare.

Piuttosto ora ti consiglio di mandare formale diffida per avere, quantomeno la ripetizione del prezzo, in quanto se non altro la percezione di denaro da parte del concessionario rimarrebbe come arricchimento senza giusta causa e prima ancora come violazione di norma contrattuale tanto da chiedere (per economia processuale) prima l'adempimento e la dovuta ripetizione e poi la risoluzione.

Se si dovesse andare davanti alla magistratura, cosa per altro non impossibile, non temere che tanto si andrà davanti al GdP in quanto dubito che il valore della causa possa superare i 5000€ e pertanto non ti occorrerebbe un avvocato. Qualora si realizzasse questo evento cogli l'occasione, qualsiasi parte tu sia, attore o convenuto, per una riconvenzionale in cui inserisci anche il risarcimento per i danni materiali e morali arrecati.

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#5
Nicola Ventura

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CITAZIONE(lucaires @ Jul 9 2010, 08:15 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Minipassaggio non so assolutamente cosa voglia dire. Chiedo gentilmente che venga definito.


Con la conversione in legge del DL n. 41 del 23 febbraio 1995 è stato definito l’obbligo da parte del concessionario (o comunque di un commerciante di auto) che ritira l'auto di farsi carico del passaggio di proprietà.
In questo modo è stata definitivamente archiviata la vecchia pratica della "procura alla vendita" (che non sollevava l'alienante da eventuali obblighi perchè di fatto non trasferiva la proprietà) e contestualmente la legge ha agevolato questo tipo di passaggio intervenendo con una sostanziosa riduzione dei costi relativi al cambio di proprietà.

"Minipassaggio" o "Minivoltura" o ancora "Legge Dini" sono sempre la stessa cosa.

Per ulteriori approfondimenti:

Nico

SEGNALAZIONE PREZZI: Invitiamo tutti a segnalare i prezzi dei distributori direttamente nelle schede degli elenchi => METANO - GPL


=> "Copiarci non è impossibile: è inutile." (cit.) <=


#6
Carlos

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La macchina risulta ancora tua? Vai dai Carabinieri o alla Polizia e ne denunci il furto...poi vai in concessionaria con la copia della denuncia...e ti fanno il passaggio immediatamente...
2oo1 Multipla BiPower ELX, da Ottobre 2oo7 a Dicembre 2016! 17o.ooo Km di soddisfazioni! Tot.25o.ooo Km
2015 Punto Natural Power Lounge, da Dicembre 2016! Tot. 34500 Km


#7
leone48

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CITAZIONE(nicovent @ Jul 9 2010, 10:09 PM) <{POST_SNAPBACK}>


ringrazio nico per aver inserito i link sufficientemente esaustivi del perchè delle mie preoccupazioni e del mio agire.

 "Qubo 300"

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#8
lucaires

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Minipassaggio di proprietà! Che brutto nome! Giustiniano e Gaio sarebbero rabbrividiti!
Ok molte grazie. Conoscevo il funzionamento ma non ne conoscevo il nome, per me era solo trasferimento di proprietà da privato a concessionario incaricato alla vendita; era ovvio che il trasferimento fosse in forma "minore" in quanto l'auto restando ferma non doveva essere soggetta a particolari "accorgimenti".

Non so se il consiglio di denunciare il furto fosse uno scherzo, ma lo sconsiglio vivamente in quanto nella fattispecide del furto è previsto lo spossessamento doloso, Leone rientra nel trasferimento del possesso in causa contrattuale. Non inventiamoci denunce a caso. Denunciare il falso è reato!

Ripeto che il diritto civile, senza scomodare quello processuale, prevede delle forme ben precise per ottenere l'adempimento. Visto poi che Leone ha adempiuto lui all'obbligazione dell'altro deve solo avere ripetizione dell'indebito.

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#9
leone48

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Buon pomeriggio a tutti.
Volevo ringraziare lucaires per il contributo apportato per quanto da me riferito, e a nico per aver centrato con i link il problema che volevo mettere in attenzione.
Quello che volevo sottolineare è che credo la maggior parte di noi, o per ignoranza, o per superficialità, o perche ci fidiamo del concessionario, ma è probabile per ignoranza (dal verbo ignorare) riteniamo che una volta andati in agenzia e firmato l'atto di vendita, ce ne usciamo con la famosa fotocopia del certificato di proprietà, pensando che tutto sia a posto,
Quello che salta agli occhi è che se non viene trascritto l'atto di vendità al pra,(vedere i link di nico) le responsabilità rimangono del proprietario del mezzo che lo ha ceduto, come se non vi fosse stata nessuna vendita. (almeno credo di aver capito questo)
1 Quanti di noi lo sapevano? E' probabile pochi, io no.
2. quanti di noi hanno fatto una visura all'ACI, per controllare se il passaggio è stato fatto. (forse qualcuno).
3. il consiglio che vi dò, fatelo.
4. In una situazione come questa, di grande difficolta' per il settore auto e quindi dei concessionari di vendita, si può
ipotizzare, che chi, essendo a corto di liquidità , cerchi di dilazionare il più possibile i costi. (diciamo quelli "rinviabili").
Supponiamo per ipotesi che una concessionaria sia in grosse difficoltà di liquidità, il suo ragionamento potrebbe essere questo; incasso il costo della minipassaggio , credo sui € 180,00, pago all'agenzia il costo dell'atto di vendita, diciamo circa 40/50 euro, riservandosi di fare il passaggio definitivo nel pubblico registro a tempi migliori, o quando si vende la macchina avuta come rientro, o anche mai, (per esempio, se a breve prevede di chiudere ).
Sempre per ipotesi, se la concessionaria ha fatto dei numeri di vendite molto elevati, (e quindi con rientri altrettanto elevati) come ci sono stati nel periodo degli incentivi, si capisce che il risparmio non è da poco. E'una furbata o come direbbe qualcuno una s....ga mentale, ma dati i tempi, a pensar male a volte ci si azz....ca.

ciao a tutti.

ps. x lucaires
Visto che il passaggio lo si fa' in agenzia, con un funzionario abilitato per atti notarili,(correggimi se sbaglio), se l'agenzia non provvede all'iscrizione al pra perchè il concessionario non li corrisponde l'importo dovuto, non ha anch'essa delle responsabilità, per la non avvenuta completezza dell'atto?. Chiedevo. Ciao

 "Qubo 300"

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#10
lucaires

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CITAZIONE(leone48 @ Jul 19 2010, 03:52 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Quello che salta agli occhi è che se non viene trascritto l'atto di vendità al pra,(vedere i link di nico) le responsabilità rimangono del proprietario del mezzo che lo ha ceduto, come se non vi fosse stata nessuna vendita. (almeno credo di aver capito questo)


ps. x lucaires
Visto che il passaggio lo si fa' in agenzia, con un funzionario abilitato per atti notarili,(correggimi se sbaglio), se l'agenzia non provvede all'iscrizione al pra perchè il concessionario non li corrisponde l'importo dovuto, non ha anch'essa delle responsabilità, per la non avvenuta completezza dell'atto?. Chiedevo. Ciao



Giorno!
Vedo di rispondere facendola semplice, non credo di riuscire anche a farla breve.
Il diritto civile prevede 3 atti scritti plurilaterali, tralasciamo dichiarazioni di volontà e testamento, capaci di produrre effetti giuridici.
In ordine gerarchico:
1. Atto pubblico
2. Scrittura privata autenticata
3. Scrittura privata.

Qualsiasi atto trae la sua efficacia dalla sottoscrizione. Autore dell'atto pubblico non sono le parti ma è il pubblico ufficiale. Nell'atto pubblico il p.u. redige lo scritto autenticando e certificando quanto le parti fanno davanti ai suoi occhi. Es. "le parti si sono passate l'assegno n.XYZ del valore YZX." Questo documento è valido fintantochè non ci sia una pronuncia sulla istanza di querela di falso, istituto processuale per dichiararne la falsità. In questo caso il PU è responsabile per quanto difforme è avvenuto nella realtà rispetto a quanto è stato scritto e certificato. Si suole dire che il PU scrive per il mondo giuridico quanto avvenuto nella realtà.

La scrittura privata è quell'atto in cui le parti dichiarano determinate modificazioni della sfera giuridica e/o patrimoniale sottoscrivendolo di loro pugno.

La scrittura privata autenticata è la via di mezzo fra i due atti summenzionati. Le parti confezionano loro l'atto, lo sottoscrivono, però, alla presenza di un PU che questa volta non certifica come aderente alla realtà quanto contenuto nell'atto ma certifica solamente che le persone che hanno sottoscritto il determinato atto siano effettivamente quelle indicate.

Ora sappiamo che per alcuni contratti è necessaria la forma scritta ad substantiam il che significa che quel contratto è nullo se manca questa forma. Normalmente, viste le esigenze tipiche della materia, quando è richiesta questa forma si vuole anche che si tratti o di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

Il funzionario dell'agenzia che, prendendoti un sacco di soldi, ti chiede i documenti ti fa un sorrisone e sottoscrive i fogli appena stampati sta solamente svolgendo le funzioni di un pubblico ufficiale abilitato all'autenticazione della scrittura privata. Pertanto la sua responsabilità concerne solo la differenza tra scritto e reale circa l'identità dei soggetti e mai sul contenuto dell'atto.

L'utilità della scrittura privata autenticata è data in sede processuale che per rendere inammissibile la prova documentale è necessario disconoscere la sottoscrizione. Ma se il documento è stato sottoscritto da un PU allora bisognerà mettere in piedi la macchina della querela di falso.



Ammettiamo poi che il contratto di compravendita del veicolo sia avvenuto avvalendosi della forma scritta. Questo contratto è valido nel mondo del reale e produce i suoi effetti (trasferimento della proprietà, e normalmente del possesso, e obbligazione a pagare) nella sfera giuridica. La registrazione ripeto che ha effetti pubblicitari. La pubblicità serve per far conoscere a tutti i terzi la situazione giuridica di un certo interesse. Si suole dire che se una volta stipulato il contratto non si registra il contratto non sarà opponibile ai terzi, ecco che si ricade nuovamente nella sfera processuale.

Circa le responsabilità e la relativa domanda utile a capire in capo a chi queste si pongano in assenza di trascrizione è necessario comprendere che tutto il resto che non sono le parti coinvolte nel contratto sono terzi.
è terzo il pirlotto che si fa investire
è terzo il comune che eleva la sanzione amministrativa
è terzo l'ente territoriale deputato alla riscossione del bollo. etc
Questi sono terzi perchè non entrano a fare parte del contratto e trovano la necessità di avvalersi della pubblicità per poter sapere se il dato veicolo sia facente parte del patrimonio giuridico del soggetto X o del soggetto Y.

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#11
leone48

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ciao lucaires,
adesso mi lasci .......digerire questa tesi di laurea. smile.gif
poi con calma , vedo di capire di più nella tua articolata risposta, ma già mi sembra di aver capito che il PU, ossia il pubblico ufficiale, è il garante che le persone siano effettivamente quelle dichiarate nell'atto, punto.
Credo di aver interpretato giusto.
ciao

 "Qubo 300"

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#12
lucaires

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Si, se si tratta di scrittura privata autenticata;
No se si tratta di atto pubblico.

La classica "voltura" oggi è una scrittura privata autenticata.

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#13
leone48

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Ciao lucaires, se volevi mettermi in difficoltà, ci sei riuscito: la colpa naturalmente è mia.

Quello che volevo chiederti è, il mini passaggio anche se non viene registrato al PRA trasferisce comunque la proprietà e quindi le responsabilità o diventa nullo?

Se rimane valido, in ogni caso devi tu dimostrare ai terzi che la macchina non è più tua ma, allora basta mostrare la fotocopia dell'atto di vendità perchè i terzi desistano?
La giurisprudenza ritiene valido che basti mostrare tale atto perchè cessi la rivalsa nei tuo confronti?

Ciao

 "Qubo 300"

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#14
lucaires

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Così andiamo sul lungo e sul difficile.....

La proprietà si trasferisce con un contratto valido e perché sia tale è necessario che vi sia ex art. 1321 cc
1. accordo -> le parti devono volere, senza alcun vizio, quello che stanno facendo
2. causa -> funzione economico-sociale prevista dal contratto, scambio del bene con il prezzo nel contratto di compravendita
3. oggetto -> varie interpretazioni al riguardo, va bene pensare all'oggetto in questo caso anche come alla macchina
4. la forma -> scritto ove prescritto a pena di nullità.

Presenti questi elementi siamo davanti ad un contratto perfetto che TRASFERISCE IMMEDIATAMENTE proprietà. Anche se l'altro non paga la proprietà è già trasferita!

Il mini-passaggio è un trasferimento di proprietà diverso dai quelli ai quali siamo normalmente abituati, ad esempio comprare mezzo chilo di pane. Con il mini-passaggio si effettua il trasferimento di proprietà.
Se nel mondo ci fossero solamente il dante causa e il ricevente non ci sarebbe nessun problema.
Ma siccome nel mondo ci sono altri 6mld di persone è necessario che alcuni di questi contratti siano resi "facilmente consultabili". Ecco che nasce l'istituto della pubblicità (siano essi PRA, PRI o qualsiasi altro registro simile, NON il catasto!) volto a sopperire al vuoto informativo dei... terzi.

Un contratto che non viene registrato NON è mai un contratto nullo. è un contratto efficace, funzionale che dispiega i suoi effetti nel mondo del diritto e nel mondo reale. I suoi effetti però si dicono deboli. e cerco di spiegare. Abbiamo assodato che il mondo non ha solo Tizio e Caio che stipulano un contratto ma vi sono anche molti altri soggetti. Gli effetti sono deboli perchè per il principio della buona fede, che si presume sempre presente salvo dimostrato il contrario, il terzo crede che la macchina sia di proprietà di Tizio e lo citerà per danni derivanti da circolazione stradale. Ma Tizio aveva 3 mesi prima venduto REGOLARMENTE a Caio, come fa il terzo a sapere di questo contratto. Lui sapeva che l'auto era di Tizio ed era in buona fede.
Si dice quindi che il contratto è efficace ma non è opponibile ai terzi in quanto non è reso conoscibile ai terzi.

Inoltre i contratti non diventano nulli. Se un contratto è carente dei requisiti summenzionati è nullo ab origine.

Ipotizziamo ancora che Tizio e Caio concludano questo contratto di compravendita (mini-proprietà) ma omettano per qualsivoglia ragione di trascriverlo. Abbiamo visto che la legge prevede l'obbligo di trascrizione per determinati contratti (fra cui quello che ci interessa) se non lo si trascrive i terzi avranno sempre ragione.
L'unica via di fuga è dimostrare in sede processuale che si credeva che tutto quanto fosse trascritto e che la non avvenuta trascrizione non è frutto nè di colpa nè di dolo, meglio ancora se si dimostra che la mancata trascrizione sia frutto di dolo o raggiro da parte dell'altro soggetto coinvolto nel contratto.
Il si credeva che tutto quanto fosse in regola presuppone l'ordinaria diligenza del padre di famiglia. Del tipo che se ti trovi con un amico che ti dice: "Compare firma qui che poi ci penso io con il notaio a fare autenticare, e ci penso pure io a trascrivere, tu non ti devi preoccupare"; questa non è la ordinaria diligenza!

Per essere maggiormente chiaro:
1. La giurisprudenza vuole che si rispetti la legge (ah ah ah)
2. la legge dice che devi registrare se vuoi rendere il tuo contratto opponibile ai terzi
3. se non registri devi dimostrare l'assenza di colpevolezza o di dolo.

Ora dimentica tutto quanto detto sino ad ora.
Bene!
La fotocopia che ti hanno dato non serve a nulla!
Il contratto andava subito registrato.
Se l'impegno di registrare era a carico del concessionario avresti potuto intimargli di adempiere, citarlo per adempiere e/o poi per la eventuale risoluzione.
Ora almeno puoi chiedere la ripetizione dell'indebito.

Mi scuso per l'inutile quotatura di prima!

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#15
leone48

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ciao lucaires,
adesso sei diventato.........chiaro.
Grazie e buona serata.

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