Viste le numerose richiesta di informazioni circa la possibilità di trasformazioni "monovalenti" che stiamo ricevendo via mail, e dopo aver chiarito la questone per il GPL, cerchiamo di fare il punto della situazione anche per il METANO (benchè di fatto non ci sia nulla di nuovo rispetto a quanto già conosciuto):
La normativa di riferimento per i componenti e per gli impianto a metano sono i Regolamenti ECE/ONU R110 ed R115 (e modifiche) ed infatti la definizione di "monovalente" (mono-fuel) la troviamo nel Regolamento R115:
2.1.3. "A vehicle is considered mono-fuel", when it is equipped with a petrol tank of capacity ≤ 15 litres, that can only be used to "limp-home".
Che tradotto sta per: "Un veicolo può essere considerato monovalente quando ha un serbatoio di benzina di capacità uguale o inferiore ai 15 litri, utile solo come riserva"
Quello che però ci interessa per poter trasformare aftermarket un veicolo in "monovalente" Metano lo troviamo nella circolare n° 4043-MOT2/C del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che definisce una serie di prescrizioni in relazione all'installazione dell'impianto sul veicolo.
Innanzitutto la circolare stabilisce che "che l’impianto di alimentazione a gas naturale, da installare sui veicoli, può
essere progettato e realizzato seguendo una delle seguenti alternative":
- impianto tipo A: costituito esclusivamente da componenti omologati in base alle disposizioni del regolamento ECE/ONU n.110.
- impianto tipo B: costituito esclusivamente da componenti omologati in base alle disposizioni nazionali, ovvero costituiti da componenti omologati in base a disposizioni nazionali e componenti omologati in base alle disposizioni del regolamento ECE/ONU n.110.
Per gli impianti tipo A nelle prescrizioni aggiuntive la circolare 4043 specifica:
j) non sono ammesse modifiche delle caratteristiche, della posizione e del fissaggio del serbatoio della benzina rispetto a quanto previsto dal costruttore del veicolo (l’operazione è ammissibile solo subordinatamente al rispetto delle prescrizioni fornite dallo stesso costruttore con apposita autorizzazione); è consentita l’eliminazione totale del serbatoio benzina, nel qual caso il veicolo sarà considerato “monofuel”;
Per gli impianti tipo B NON è prevista questa possibilità.
Riassumento quindi:
- è possibile trasformare la vettura in "monovalente" eliminando il serbatoio della benzina in presenza di un impianto Metano costituito esclusivamente da componenti R110.
- è possibile trasformare la vettura in "monovalente" utilizzando un serbatoio di benzina da 15 litri a patto che la casa costruttice rilasci il nullaosta ad effettuare l'operazione ed in presenza di un impianto Metano costituito esclusivamente da componenti R110.
- non è possibile eliminare definitivamente il serbatoio della benzina e trasformare l'auto in "monovalente" in presenza di un impianto Metano costituito NON esclusivamente da componenti R110.
- non è possibile trasformare la vettura in "monovalente" utilizzando un qualsiasi serbatoio da 15 litri omologato per altre auto.
Nella sezione download (Normative Impianti) sono disponibili i pdf con la normativa di riferimento.