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Biocarburanti: in Gazzetta i criteri per l'attuazione dell'obbligo di immissione di una quota minima


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Nicola Ventura

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<div align="justify"><img src="http://forum.ecomoto...3_37_25615.jpg" border="0" alt="Biocarburanti" title="Biocarburanti" hspace="5" vspace="5" width="130" height="87" align="left" />Pubblicato in Gazzetta il regolamento che detta criteri, condizioni e modalità per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81. Il provvedimento del 2006 prevedeva che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili (biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno) secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.<br /><br /></div><div align="justify"> </div><div align="justify"> I medesimi soggetti possono assolvere a tale obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. </div><div align="justify"> </div><div align="justify">Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 giugno, prevede i seguenti passaggi:<br />Il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rilascia ogni anno, entro il 31 marzo, i certificati di immissione in consumo di biocarburanti, sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente effettuate dai soggetti tenuti all'obbligo (ovvero dai soggetti che nell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina e gasolio), entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.<br />Ciascun certificato, commerciabile, corrisponde all'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti, per tali intendendosi: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.</div><div align="justify"><br />La verifica dell'adempimento dell'obbligo sarà curata dal ministero entro il 30 settembre di ogni anni, a partire dal 2009, sulla base dei certificati di immissione in possesso dei soggetti obbligati, trasmessi entro il 31 maggio.</div><div align="justify"><br />Al fine del rispetto degli obblighi, l'art. 8 del regolamento disciplina le modalità attraverso cui sia assicurata la tracciabilità e la rintracciabilità delle produzioni agricole destinate alla trasformazione in biocarburanti.<br />La quantità di biocarburanti da immettere in consumo è calcolata sulla base della formula:<br />Bio = Q% x Bt-1<br />dove<br />Bio è il quantitativo minimo annuo di biocarburanti da immettere in consumo obbligatoriamente, espresso in Gcal;<br />Q% è la quota minima di biocarburanti da immettere obbligatoriamente, vigente in un determinato anno, espressa in percentuale;<br />Bt-1 è il contenuto termico espresso in Gcal del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente.</div><div align="justify"> </div><div align="justify">Fonte: http://www.professio...ilsole24ore.com <br /></div><br />
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