Nella Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che vengono chiariti i quesiti in merito alla possibilità di circolare con un veicolo, sul quale sia stato installato un impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale (CNG), in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione (art. 78, Codice della strada).
Di particolare importanza il passaggio:
CITAZIONE
si ritiene che possa essere consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, alle seguenti condizioni:
- l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata;
- il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i;
- sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC).
CITAZIONE
Conseguentemente, durante la sua circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la consueta dichiarazione della Ditta installatrice dell'impianto di alimentazione GPL o CNG (vedasi, a seconda dei casi, allegato II circolare n. 3092-MOT2-C del 26.9.2005, allegato II alla circolare n. 1671/4102 del 22.5.2001, allegato III circolare prot. 4043-MOT2/C del 21.11.2002) riportante in calce la seguente annotazione :"avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione , dell'intestatario del veicolo;