Vai al contenuto

Ecomotori.net utilizza i cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti. Continuando a navigare si autorizza l'utilizzo. Per avere più informazioni sui cookie clicca qui    Chiudi
Foto

Finanziaria 2009 qualche novità... in cantiere


  • Per cortesia connettiti per rispondere
14 risposte a questa discussione

#1
mascalzone67

mascalzone67

    Praticante Ecologista

  • Members Plus
  • StellettaStelletta
  • 221 messaggi
Gentili Utenti,

segnalo qualche importante (ovviamente a mio giudizio) intervento legislativo che potrebbe essere degno di rilievo nella finanziaria 2009.

Art. 13-bis.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle
telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le
offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato
dall'offerta di servizieffettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad
eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle
misure di cui al comma 1.

art.16-bis
2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di
natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la
loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre
strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole metano di cui
alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, la Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono
soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le funzioni esercitate dal fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio
1950, n. 640, dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio
GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale prezzi del 28 ottobre 1977, n. 44.

11. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di
energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6
e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di
attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio
disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e
dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a
privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e
sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

12. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le
parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali», sono aggiunte le seguenti:
«rappresentate dagli intervenuti in assemblea».


Art. 16-quater.
(Misure per l'efficienza del settore energetico).
1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva
al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del
gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di
concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del
gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.
11. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui
misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze
domestiche, è di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di
verificazione od accertamento della conformità prima della loro immissione in
commercio.
12. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma precedente
installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di 15
anni decorrenti dall'anno della relativa apposizione.
13. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione, o di
fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti
a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
14. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo
economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla
relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento, le modalità di
individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».

Art. 17.1
(Valorizzazione ambientale degli immobili militari)
1. Il Ministero della difesa, attraverso la società di cui all'articolo 9-bis, nel rispetto
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per
conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese
per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in
concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti
militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in
dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri con la finalità di
installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del
sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro
degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma
l'appartenenza al demanio dello Stato.


Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione).
1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione, la cui capacità è limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni
di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza
antincendio, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31
dicembre 2009.

Art. 31-ter.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e
la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o
amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della
concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione
annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo
23 della legge 10 ottobre 1990, n.287, come modificato dal comma 5 del presente
articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi
fini di cui al comma 1 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e
alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai
sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle
indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e delle altre Autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli
ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza,
anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti
l'esercizio delle attività
economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
cool.gif una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da
adottare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti,
ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e
le province autonome esercitano te proprie competenze normative, quando
vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi
per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da
modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di
accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle
politiche europee in materia di concorrenza;
cool.gif lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il
mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le
imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi
seguito.
5. All'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole «entro il 30
aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni
anno».

Buona lettura... angel.gif

#2
Nicola Ventura

Nicola Ventura

    Fondatore

  • Amministratore
  • StellettaStellettaStelletta
  • 8634 messaggi
  • Gender:Male
  • Location:Paderno d'Adda (LC)
Ottima segnalazione!

Nico

SEGNALAZIONE PREZZI: Invitiamo tutti a segnalare i prezzi dei distributori direttamente nelle schede degli elenchi => METANO - GPL


=> "Copiarci non è impossibile: è inutile." (cit.) <=


#3
Cicciodonny

Cicciodonny

    Ambientalista

  • Super Moderatore
  • StellettaStellettaStelletta
  • 2100 messaggi
  • Gender:Male
  • Location:Cento (FE)
  • Interests:Viaggi, Computer, Metano, Canto, figlia, moglie etc.etc.
    Il lavoro (quello vecchio) non rientra nella lista, prima del milionesimo posto....
Concordo con la segnalazione ed ho solo un brivido dietro alla schiena per aver accorpato il GFBM al omologo del GPL, spero in un NON CALO della SICUREZZA nei controlli e nelle revisioni.....

Che sia solo un accorpamento per risparmiare e non porti ad ALTRO....

Temescion

Chi vol fer i comed so' al vaga a Zent (Cardinal Prospero Lambertini poi Benedetto XIV)
Ei Fù Multipla Bipower
- 370.000 km
New Multipla NP Year 2008 -  85.000 km
NUOVI ISCRITTI: Mi leggi per la 1^ volta?? Allora è gradito un messaggio di presentazione IN QUESTO FORUM


#4
Aura

Aura

    Praticante Ecologista

  • Moderatore
  • StellettaStelletta
  • 495 messaggi
  • Gender:Female
  • Location:Aesis/Piana Rotaliana
Grazie al gentile Mascalzone per la preziosa segnalazione...anche questo è un piccolo regalo di Natale...che qualcuno ti metta a conoscenza di qualcosa di interessante!
La logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà dappertutto.(Albert Einstein)

#5
mascalzone67

mascalzone67

    Praticante Ecologista

  • Members Plus
  • StellettaStelletta
  • 221 messaggi
Una buona notizia.

Il famoso 55% per le riqualificazioni energetiche viene spalmato su CINQUE ANNI
winner.gif


Finalmente potremo rifare il tetto ... senza più patemi.

Un caro saluto.

#6
Nicola Ventura

Nicola Ventura

    Fondatore

  • Amministratore
  • StellettaStellettaStelletta
  • 8634 messaggi
  • Gender:Male
  • Location:Paderno d'Adda (LC)
Molto molto buono... posso veramente tirare un sospiro di sollievo.

Nico

SEGNALAZIONE PREZZI: Invitiamo tutti a segnalare i prezzi dei distributori direttamente nelle schede degli elenchi => METANO - GPL


=> "Copiarci non è impossibile: è inutile." (cit.) <=


#7
mito1960

mito1960

    Ambientalista

  • Members Plus
  • StellettaStellettaStelletta
  • 869 messaggi
  • Gender:Male
  • Location:Susegana (TV), loc Ponte Priula
Avete notizie anche sulle "CLASS - ACTIONS" o cause collettive?
Quando saranno realtà da noi?

Honda Civic Hybrid a metano!!! 300mila km agg.2022
(consumi: in media 3 Kg / 100 Km - rekord 2 Kg/100)
KONA electric ed AMPERA EVer per primo uso di casa 
ex FIAT Multipla "aftermarket" per i viaggi di famiglia (media almeno 5Kg/100Km) <p>ex Honda Accord metanizzata (a metano 4,8 Kg/100Km)
(ex Croma CHT metano 6,3 Kg/110 Km e 5 Km con un litro di benzina! )


#8
gigi46

gigi46

    Praticante Ecologista

  • Members Plus
  • StellettaStelletta
  • 130 messaggi
  • Gender:Male
  • Location:Bologna
Estratto notizia Reuters del 18/12/2008:

ROMA (Reuters)
La class action partirà da luglio 2009 e non a gennaio 2009
Lo prevede il decreto legge Milleproroghe approvato oggi in Consiglio dei ministri, come anticipato ieri da una fonte governativa a Reuters.

La class action all'italiana, introdotta in Finanziaria 2008 del dicembre scorso, sarebbe dovuta partire inizialmente a giugno 2008 ma il governo di centrodestra ha previsto un primo slittamento a gennaio 2009 per avere il tempo di modificarne l'impianto normativo, fortemente contestato da Confindustria.


incazzed.gif

Seat Mii style ecofuel 31/7/2019
25/03/2024:

tot Km 119395--consumi medi 35km/kg 0,0367 €/Km
€/kg=0,934 fino al 13/9/21--1,511 dal 13/9/21-- 1,274 dal 16/3/23

benzina km 2472,90 litri 122,17 € 207,81

------

2006-2019 Multipla N.P. Dynamic Km 356062

 

 

 


#9
mascalzone67

mascalzone67

    Praticante Ecologista

  • Members Plus
  • StellettaStelletta
  • 221 messaggi
Gentili Utenti,

il governo ha messo la fiducia sul dl anticrisi: quindi

c'è di nuovo l'eco-sconto fiscale al 55% sui lavori di riqualificazione energetica di edifici e appartamenti, ma spalmato in 5 anni.
winner.gif

#10
mascalzone67

mascalzone67

    Praticante Ecologista

  • Members Plus
  • StellettaStelletta
  • 221 messaggi
Nel decreto cosidetto milleproroghe appena approvato, l'articolo 21 recita così

Articolo 21.
(Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas
di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL))
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l’adeguamento degli im-
pianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui ca-
pacita` complessiva resti limitata fino a 30 m3, e` differito al 31 dicembre
2009.



La regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, stabilisce che gli impianti esistenti, la cui capacita` resti limitata fino a 30 metri cubi, siano resi conformi alle disposizioni di cui al Titolo III dell’allegato tecnico al decreto entro cinque anni dall’entrata in vigore dello stesso, periodo che e` scaduto il 19 dicembre 2008. L’articolo e` dunque volto a fissare un nuovo termine per l’adeguamento dei suddetti impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, prorogando quello attualmente vigente di poco piu` di un anno.
Peraltro, attraverso la proroga, si terrebbe conto anche delle difficolta` manifestate dalle
associazioni rappresentative del settore della distribuzione del GPL per autotrazione, con-
sentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti.
La proroga al 31 dicembre 2009 ha lo scopo di evitare la chiusura di un numero
consistente di impianti di distribuzione stradale, che rispondono alla domanda di GPL- auto dei cittadini soprattutto meno abbienti, che per sfuggire all’aumento dei costi alla pompa dei carburanti tradizionali scelgono sempre piu` numerosi questo prodotto alternativo, a ridotto impatto ambientale.

#11
lor.87

lor.87

    Ambientalista

  • Members Plus
  • StellettaStellettaStelletta
  • 1046 messaggi
  • Gender:Male
  • Location:bologna e senigallia
Mi permetto.

Il decreto cosiddetto milleproroghe ha riservato altre brutte sorprese oltre allo slittamento della class action (che tra l'altro, secondo lo schema prefissato inizialmente, è notevolmente inferiore a quella americana come potere di azione, ma d'altronde meglio di niente):
- AUTOSTRADE: Salta l'obbligo di gara per tutti i lavori da parte delle concessionarie. Obbligo che era stato introdotto dall'ex ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro. Viene permesso di affidare 'in housè fino al 60% dei lavori attraverso società controllate.
- EDITORIA: Sono salvi i contributi ai giornali di partito e viene estesa la cassa integrazione anche ai giornalisti dei periodici. Il pacchetto dà anche la priorità ai contributi diretti: «le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue diponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni».

Notizie tratte da libero-news e ilsole24ore
http://www.libero-ne...pills/view/7405
http://www.ilsole24o...ulesView=Libero


#12
mascalzone67

mascalzone67

    Praticante Ecologista

  • Members Plus
  • StellettaStelletta
  • 221 messaggi
E' uscito il modello per le detrazioni fiscali del 55%.

http://www.agenziaen...one energetica/


Forse è utile per qualcuno...

#13
mascalzone67

mascalzone67

    Praticante Ecologista

  • Members Plus
  • StellettaStelletta
  • 221 messaggi
E' appena stato approvato dal Senato il disegno di legge 1195 (una rapida lettura alla Camera e poi sarà legge...). Interessante quest'articolo, ma soprattutto quello dopo...


Art. 51.
(Misure per la conoscibilità
dei prezzi dei carburanti)
1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. La diffusione delle informazioni di prezzo può avvenire anche per il tramite di soggetti terzi.
3. In caso di omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 14, da irrogare con le modalità ivi previste.

art. 27 comma 20

20. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

ovvero bombe nelle assemblee condominiali. Con pochi millesimi si potranno fare cose meravigliose per l'efficienza energetica.. winner.gif

#14
Pha79

Pha79

    Ambientalista

  • Moderatore
  • StellettaStellettaStelletta
  • 1985 messaggi
  • Gender:Male
  • Location:Provincia di Milano
Già vedo gente armata alle riunioni di condominio smile.gif
Fehler In Allen Teilen

www.ilRasoio.com

#15
Sile650

Sile650

    Ambientalista

  • Super Moderatore
  • StellettaStellettaStelletta
  • 4681 messaggi
  • Gender:Male
  • Location:Treviso
Terribile... eekk.gif
Diserto una riunione di condominio ed il vicino mi appioppa un megapannellone con ammortamento di 30 anni... la cosa rafforza la mia convinzione in merito alla casa: a costo di abitare in mezzo ai boschi eviterò i condomini come la peste!
Se leggi, sono a metano...




0 utente(i) stanno leggendo questa discussione

0 members, 0 guests, 0 anonymous users