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Codice della Strada - Segnalazioni visive ed Uso


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13 risposte a questa discussione

#1
bearzotto

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CITAZIONE(Maxnard @ Jun 5 2008, 12:23 AM) <{POST_SNAPBACK}>
..quelli che vanno accesi obbligatoriamente in caso di visibilità inferiore a 50 mt (o qualche cosa del genere) e che DEVONO ESSERE SPENTI altrimenti?


I menzionati 50 m. si riferiscono ai così detti retronebbia come riportato al comma 8 dell'art. 153 del C.di S.:

""""
Articolo 153

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e

dei rimorchi.

1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del sorgere del sole ed

anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte

pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a

motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci

della targa e, se prescritte, le luci d'ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli

a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo

quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati

fuori dai centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.

Peraltro durante le brevi interruzioni di marcia connesse con le esigenze della

circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti:

2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente

previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in

atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono

essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che

trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori

anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1,

nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli

anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle

luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano

continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

cool.gif quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori

di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al

veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti

della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua

o su altre strade contigue.

4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti

utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede

l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione

notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati.

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a

due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è

obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso

pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla

carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie

d'emergenza.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al

margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati,

aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m

possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di

sosta poste dalla parte del traffico.

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di

pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

cool.gif durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di

pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità

particolarmente ridotta;

d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche

momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta

nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il

veicolo ne sia dotato.

9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati

nell'art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa

impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.""""

estrapolato dal sito della Polizia di Stato.

Saluti Bearzotto

N.B. ho visto che appaiono delle faccine, non è voluto, si tratta dei punti b

Fiat Multipla Natural Power dell'ottobre 2004 dicembre 2008 installato GasComp II
Fiat Punto Natural Power del novembre 2005

 

 

 


#2
fabiobologna

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Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
  1. Ai fini del presente titolo si intende per:
    a. proiettore di profondita': il dispositivo che serve ad illuminare in profondita' la strada antistante il veicolo;

    b. proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

    c. proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

    d. proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

    e. indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

    f. segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

    g. dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

    h. luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;

    i. luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere piu' visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di forte nevicata in atto;

    l. luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

    m. luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

    n. luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

    o. catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

    p. pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
    luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
    categorie di veicoli;

    p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
    p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
    p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimita' dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
    p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo' essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
    anabbagliante;
    p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
    p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.



Art 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna

2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 .




Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
  1. 1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
  2. I proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
  3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita' passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi: a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinche' i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; cool.gif quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondita' avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
  4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondita' per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso e' consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1 anche all'interno dei centri abitati.
  5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
    dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.»;
  6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
  7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
    1. nei casi di ingombro della carreggiata;
    2. durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
    3. quando per avaria il veicolo e' costretto a procedere a velocita' particolarmente ridotta;
    4. quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
    5. in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

  8. In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto, deve essere usata la luce posteriore per nebbia qualora il veicolo ne sia dotato.
  9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151,
  10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 .


#3
fabiobologna

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quindi evitiamo di tenere i fendinebbia perennemente accesi

una cosa a cui tengo molto... a me i retronebbia danno un fastidio esagerato
sono solito lampeggiare a chi mi precede quando li ha inseriti... se non li stacca attivo gli abbaglianti e li tengo puntati finchè il rincoglionito di turno non li stacca... e non sapete quanti ce ne sono

---

discorso lampadine bruciate
CAMBIAMOLE... conosco persone con lampadine bruciate da mesi a cui è andata grassa, perchè per una lampadina bruciata c'è una ammenda e anche la decurtazione di 1 punto sulla patente

se alla sera vi beccano con un fanale saltato, e vi vogliono fare la multa, non state tanto a questionare, la macchina non può circolare... la buona fede esiste, e se chi accerta l'infrazione è una persona diciamo corretta, gli si può dire che è difficile sostituire tale lampadina e che vi si è bruciata mentre eravate alla guida
se vi si è data la possibilità, magari il giorno successivo la portate a far visionare nel comnado di cui fa parte l'accertatore, con la lampadina sostituita...

la buona fede mi fa scrivere che se avete la lampadina guasta da vari giorni, sarebbe meglio stare zitti e pagare la multa

la parola "non me ne sono accorto" non è vista di buon occhio... anche perchè prima di mettervi in marcia il guidatore dovrebbe verificare l'effettiva efficacia di tutti i dispositivi di illuminazione e segnalazione

#4
Sile650

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Una chicca: sulla mia 205 GTI i fendinebbia anteriori... NON sono dei fendinebbia, ma degli abbaglianti aggiuntivi. Così è scritto sul libretto d'uso e manutenzione, e difatti non c'è un comando per accenderli. Il loro funzionamento è simultaneo a quello degli abbaglianti. Mi sono sempre chiesto se il codice contempli la presenza di 4 abbagalinti. wacko.gif

Io mi sono fatto una modifica che lascia inalterato il funzionamento originale, ma in più mi dà la possibilità di accenderli assieme al retronebbia.
Se leggi, sono a metano...

#5
fabiobologna

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CITAZIONE(Sile650 @ Jun 5 2008, 07:55 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Una chicca: sulla mia 205 GTI i fendinebbia anteriori... NON sono dei fendinebbia, ma degli abbaglianti aggiuntivi. Così è scritto sul libretto d'uso e manutenzione, e difatti non c'è un comando per accenderli. Il loro funzionamento è simultaneo a quello degli abbaglianti. Mi sono sempre chiesto se il codice contempli la presenza di 4 abbagalinti. wacko.gif

sono regolari perchè incrociando un altro veicolo tu disattivi le luci abbaglianti e torni alle anabbaglianti

#6
lucaires

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Vi rendo partecipi con un mio piccolo contributo....

Non è tanto difficile comprendere il tenore della norma quanto piuttosto applicare la norma nella specie.
Circolando passiamo da centri abitati (di interessante definizione!!) a strade extraurbane senza un'anima in circolazione. Resta difficile accendere e spegnere le luci anabbaglianti, le c.d. luci di posizione ormai sono del tutto superflue, ad ogni segnale stradale indicante il territorio urbano o un centro abitato. Ancora più interessante quando si pensa che il centro abitato, ancorché non segnalato, è composto di un limitato numero di immobili siti l'uno vicino all'altro. Del tipo che stiamo circolando in aperta campagna con le luci accese, giungiamo in una zona con 2 o tre cascine l'una vicino all'altra (formano un centro abitato) dobbiamo spegnere i fari e poi riaccenderli....

Di principio non li accendo per non sbagliarmi!
La volta che sono stato fermato dalle forze di polizia davanti alle loro rimostranze li ho convinti sostenendo che la mia auto si fosse appena avviata grazie ai cavi di Tizio parcheggiato vicino a me e, dovendo di li a pochi Km, spegnere il motore per una sosta se avessi acceso i fari nei pochi km che stavo percorrendo la batteria non si sarebbe potuta caricare a sufficienza.

Circa i consumi derivanti dall'accensione dei fari mi permetto di segnalare questo link trovato tempo addietro su internet: Un tale sostiene che l'accensione dei comuni fari anabbaglianti gli costi 27 € l'anno con una percorrenza di 30k km....

http://www.chirio.com/luci_auto.htm

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#7
lucaires

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CITAZIONE(fabiobologna @ May 13 2010, 08:13 PM) <{POST_SNAPBACK}>
C'è una legge che mi impone di spegnere le luci nel centro urbano di giorno?
Questo proprio non lo sapevo. Che articolo del codice della strada è?


Non si tratta di una legge ma al massimo di una norma riportata in un articolo (o più di uno).

Si tratta del combinato disposto degli artt. 152 e 153 primo comma CdS che nel loro insieme determinano in sostanza:
1. accensione costante su strada extraurbana o comunque fuori dai centri abitati (come da novella del 2003);
2. accensione subordinata al periodo intercorrente tra tramonto e sorgere del sole con l'accortezza dei 30 minuti su qualsiasi strada fino alla novella del 2003. Dal 2003 in poi la lettura combinata dell'art. 152 CdS ci lascia intendere come la norma si riferisca SOLO più ai centri urbani e ai centri abitati;
3. accensione in ogni altra occasione tale per cui si realizzi la necessità oggettiva, NON soggettiva, caratterizzata da fenomeni meteorologici. Valgono le medesime considerazioni summenzionate al n. 2 -> intervento della novella del 2003.

Da questa analisi si ricava che:
nei centri abitati o nei centri urbani tra il sorgere del sole ed il tramonto, senza che vi siano fenomeni atmosferici particolari, le luci anabbaglianti e di posizione (ancorchè divenute inutili su di un veicolo a motore) devono restare spente.

Ringraziamo il legislatore per questa tipica legge all'italiana... (non siamo esterofili, al di là delle Alpi fanno altrettanto benemerite porcate, e non mi riferisco solo al sistema elettorale...).

L'analisi proposta è l'esplicitazione di giurisprudenza dei Giudici di pace in materia, evito di indicare le sentenze.
Abbiamo solo giurisprudenza dei Giudici di Pace in quanto, data la semplicità della materia dell'eventuale ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa e anche dato il valore, nessuno impugna la sentenza e si reca in Tribunale ed eventualmente in Cassazione. Per le medesime constatazioni manca dottrina al riguardo.

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#8
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CITAZIONE(lucaires @ May 13 2010, 09:28 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Da questa analisi si ricava che:
nei centri abitati o nei centri urbani tra il sorgere del sole ed il tramonto, senza che vi siano fenomeni atmosferici particolari, le luci anabbaglianti e di posizione (ancorchè divenute inutili su di un veicolo a motore) devono restare spente.


Userei possano. Nessuno mai ti multerà perchè hai le luci accese.
Potrebbe succedere invece che con le luci accese tu possa venir multato in centro abitato se avessi una anabbagliate accesa.

Ma entriamo nei se e nei ma. Sinceramente non mi è mai capitata una cosa del genere e credo mai capiterà (multi in centro abitato con luci accese).

Lo stesso CdS dice che nei centri abitati, di sera e/o notte, in strade ben illuminate, un autoveicolo può liberamente girare con posizioni accese senza incorrere in sanzioni amministrative. O mi sbaglio?

#9
lucaires

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Mi spiace dovere, con rispetto, dissentire da quanto sostenuto.

Invito ancora una volta alla lettura del combinato disposto delle norme ex art. 152 e 153 CdS.
Non riesco, in via subordinata, a costruire la fattispecie tale per cui sia consentita la circolazione notturna in centri abitati, ancorché ben illuminati, avvalendosi delle sole luci di posizione. Interviene proprio l'art. 153 primo comma Cds che testualmente norma "In aggiunta a tali luci (quelle di posizione, ndr), sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti."

Circa la configurabilità della sanzione amministrativa, la multa è una pena prevista in materia penale per la commissione di delitti, sostenere che "nessuno MAI multerà perché si hanno le luci accese" in centro abitato ove non ricorrano fenomeni atmosferici o sia notte dissento in piena libertà indicando proprio la giurisprudenza al riguardo.

Se mi si concede di indulgere in una esperienza personale,
appena dopo l'entrata in vigore della riforma del 2003 mia madre veniva fermata dalle forze di polizia che le domandavano il perché avesse i fari accesi in CENTRO ABITATO. Il tenore della loro richiesta non lasciava dubbi circa la loro conoscenza della recente novella. La questione si risolse con un normale controllo dei documenti, lo spegnimento dei fari e nessuna sanzione.

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#10
fabiobologna

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Leggendo i due articoli non trovo traccia sull'obbligo di luci spente nei centri abitati.
Se hai un CdS in formato cartaceo mi dai elementi per rintracciarlo, o se on-line, un link dove andare a leggere?

Grazie.

#11
lucaires

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1. Circa il riferimento normativo direi che Altalex sia più che mai qualificata ai nostri modesti scopi.

2. Provo a riformulare con la speranza di essere sempre più comprensibile.
NON c'è alcuna norma che imperi l'obbligo di luci spente nei centri abitati o urbani.
NON vi è alcun articolo X-bis che dica: "è fatto obbligo di spegnere le luci nei centri abitati o urbani".

La norma si desume dal combinato disposto della lettura degli articoli che ho indicato, 152 e 153 CdS, consultabili, come summenzionato nel punto 1, su Altalex.

Se è necessario posso spiegare come funziona l'istituto del combinato disposto ma non voglio farlo senza che vi sia un'istanza precisa per non offendere l'intelligenza di alcuno. Presumo che chiunque possa arrivare a capirlo.

Se qualcuno poi non avesse tempo per addentrare in queste tediose disquisizioni, le problematiche del diritto sono ben altre, potrebbe anche solo fidarsi del fatto che GdP sono stati chiamati a risolvere la lite tra il cittadino e la forza dell'ordine che ha elevato sanzione per luci accese in centro abitato ove non fosse oggettivamente (criterio meteorologico) necessario. I GdP si sono sempre visti costretti a dover condannare il ricorrente in quanto il resistente null'altro faceva che leggere i due articoli indicati e constatare fra le molte e contorte parole spese che le luci in centro abitato non devono essere tenute accese.

La sostanza è proprio quella che ho indicato nelle ultime righe: Giri di parole immensi che tanto piacciono al nostro legislatore e che stranamente non ricade, almeno questa volta, nella tautologia.

Senza volere ferire, come ho detto, l'intelligenza di alcuno, posso invitare a fare questo esercizio:
1. munirsi del testo ante novella e post novella;
2. fare una tabella in cui si mettono a confronto le varie tipologie di strade con i vari momenti del giorno sulla base della vecchia disposizione normativa;
3. fare quando indicato al n.2 con il testo novellato;
4. LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI, verissimo!, ma questo vale solo se abbiamo una nuova legge, si pensi al fatto che il CdS è UNA SOLA LEGGE. Il legislatore quando interviene a novellare inserisce sempre delle paroline qua e la che determinano, in ultima analisi, un testo ampolloso, barocco, ridondante e talora tautologico. Quindi i principi e le norme nuove devono innestarsi sul vecchio strato che non scompare del tutto ma è la base su cui si cuce, mi si conceda la metafora, la nuova toppa. Sono concetti difficili da capire per i non addetti ai "lavori".

Leggendo il testo ante novella si capisce chiaramente quando devono essere accesi e quando spenti i fari. Aggiungiamo la novella e quello che risulta non può che essere quanto indicato.
Purtroppo non funziona che ciò che non è espressamente vietato è lecito porlo in essere. Anche perché ciò che è vietato, affinché il divieto sia funzionale deve anche essere correlato ad una sanzione.
Ma qui entriamo in tematiche proprie della scienza del diritto.
Vale la considerazione che informarsi, nel mondo del 2010 è obbligatorio e doveroso, ma il fidarsi funziona ancora sempre. Nel senso che un conto è sapere di cosa è fatta una torta altro conto è lasciare fare alla pasticceria il suo lavoro.
Lo stesso qui, un conto è capire le norme, altra cosa è affidarsi al parere di un (esperto) conoscitore di diritto. Come diceva un chiarissimo docente della facoltà di giurisprudenza di Torino, il giurista diventa esperto solo alla morte, forse! e a chi gli chiedeva, sicuro che sarebbe morto giovane per via di una condotta di vita non proprio irreprensibile, se visto che sarebbe morto giovane allora poteva considerarsi un quasi esperto giurista, il docente rispondeva che non vi era questa correlazione biunivoca.
Come si suole dire ad ognuno il suo.

Invito fortemente a non ragionare, come già avvenuto in un altro topic caratterizzato da altri elementi di diritto sostanziale, per assunzioni proprie della vita quotidiana. Il diritto regola la vita quotidiana ma non siamo ai tempi della rivoluzione francese in cui la costituzione si comprava in panetteria alla mattina e il Codice Civile era sintesi di quotidianità e di stile linguistico perfettamente intelleggibile dai cittadini. Il mondo nel 2010 è più complesso e il tentativo del diritto di ordinare non sempre va a buon fine.

Che poi io tengo spente le luci come se la riforma non vi fosse stata, questo è altro affare.
Che possiamo ritenere utile ai fini della sicurezza è altro affare.
Che possiamo ritenere molto o poco dispendioso ai fini del consumo e di converso ai fini delle emissioni, questo è altro affare.

Domando perdono per il lungo excursus che non ritengo essere OT ma funzionale alla comprensione degli argomenti trattati e dell'analisi proposta.

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#12
lucaires

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«Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perchè tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente.» Voltaire

Noto con dispiacere, ancora una volta opera di disprezzo nei riguardi della conoscenza.
Me ne dolgo ma ho la fortuna di non farmi tangere.
Le mie opinioni una volta di più non sono state accolte. Ma ognuno nella proprio castello indìce le regole che meglio lo agradano.
Dalle regole che una civiltà si da si può quantificare il grado di bontà della medesima.
Il confronto a quanto pare non è oggetto di interesse di questo luogo da voi stessi definito piazza. Temo di aver peccato di presunzione a credere che questo luogo fosse una agorà.
Alcuni soggetti che non conosco personalmente tiranneggiano con supremazia bucolica su altri soggetti che ho la certezza avere menti più aperte.
Sarebbe interessante rendere noto, quanto meno ai terzi, le motivazioni di una così totale censura.

Colgo l'occasione prima che anche questo post venga censurato per ribadire e affermare con maggiore sicurezza ogni mia posizione sino ad ora esposta. Rimango disponibile a cambiare idea a fronte di argomentazioni sostanziate. Resto disponibile per chi avesse interesse.
Da questo momento in poi non vi sarà più alcuna partecipazione attiva in casa vostra. Mi limiterò, qualora sia concesso, all'attività di aggiornamento dei prezzi e dei distributori. Se coloro i quali hanno provveduto alla cancellazione di quanto da me esposto intendono anche censurare il mio successivo operato e bloccare il mio contatto possono direttamente cancellare il mio account senza alcun preavviso avendo la cura e l'obbligo giuridico di ELIMINARE ogni dato mio personale in possesso. Se si verificasse questa situazione non mancherò di far valere i miei diritti ex art. 13 d.lgs. 196/2003.

Costernato ossequio i padroni di casa e i frequentatori di questa piazza.

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#13
lucaires

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Esordisco CHIEDENDO SCUSA!
Mi pare il minimo.

Ringrazio da subito, nell'ordine:
1. chi ha spostato la questione da me sollevata in un angolo della piazza più idoneo a contenerla;
2. fabiobologna che ha poi indicato la nuova sezione
3. lor.87 che ha provveduto ad una comunicazione privata.

Come ho concluso il messaggio precedente, sono altrettanto costernato ora, per le conclusioni alle quali, con troppa velocità e veemenza, sono giunto
Confesso di non avere ottime esperienze sui Forum e pertanto mi sono fatto prendere dal giudizio facile.
Chiedo nuovamente scusa, in primis ai padroni di casa e, in via subordinata, a coloro che leggono il forum e che nella specie si sono sentiti offesi dalle parole che ho detto più sopra.
Circa il Post sopra, ormai è scritto, lascio agli amministratori l'onere di scegliere se eliminarlo, in quanto non utile ai fini del topic e dannoso anche all'ambiente.

Fiducioso di non farmi prendere più da facili conclusioni e giudizi, con molto dispiacere per quanto scritto,
porgo nuovamente gentili ossequi.

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#14
fabiobologna

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Il lavoro di gestione e moderazione di un sito è impegnativa. Si deve valutare bene dove posizionare i vari messaggi che gli utenti scrivono.
Bisogna cercare sempre di far si che gli Off Topic non abbondino nella discussione e di tenere calmi gli animi.

Il forum nasce anche come condivisione di idee, opinioni, nozioni personali, etc.
Perchè ti dico questo? Ti scrivo questo perchè proprio per questo motivo si deve cercare di essere il più chiari possibile dove si riesce.

Certe volte capita che mancanza di tempo una persona non possa "perdere" troppo tempo nella ricerca delle informazioni (vedi chi non ha adsl, chi lavora parecchie ore al giorno, o magari un familiare particolarmente impegnato,,, ci sono svariati motivi) ed avere una risposta più semplicata possibile aiuta, e non sai quanto!

E' per questo che da sempre siamo contro ad usare il forum come una chat, ma chiediamo a tutti di essere il più riassuntivi possibile.

Pensa se in una discussione che si parla di un problema tecnico che in 5 messaggi potrebbe essere riassunta, ci iniziamo a dilungare con pareri personali e con OT? Diventa una bolgia e non ti vien neanche voglia di continuare a leggere (a me capita così in certi forum a cui sono iscritto).

Invece arrivo in un forum. Leggo quella cosa. Mi faccio un'idea. Provo ad avvalorare quella idea. Ho delle conferme. Ho già trovato una soluzione a quello che cercavo.

Cadere in facili conclusioni o mal interpretare quello scritto è un attimo perchè non puoi vedere le espressioni o sentire il tono di voce del tuo interlocutore. E questo è il limite del forum.
E poi c'è da aggiungere che nei forum non tutti abbiamo (per scelta propria o motivazione che non possiamo sapere) lo stesso grado di istruzione o di cultura personale. Spesso la vita ci porta a focalizzarci più su un determinato argomento a scapito di un altro.

Detto questo, ti obbligo biggrin.gif anche a dare del tu a tutti perchè nei forum è uso comune utilizzare tale forma di comunicazione, proprio perchè non sappiamo chi abbiamo davanti, e il mezzo web ci livella tutti, non essendoci distinzioni.

Se ci sono dubbi, chiarimenti, curiosità io o un altro membro dello Staff siamo a disposizione anche attraverso messaggi privati.
Nessuno nasce imparato e solo la curiosità (e le situazioni in cui ci troviamo nel vissuto di tutti i giorni) ci da la possibilità di avere più conoscenza...

Una piccola cosa ci tenevo a dire sulla censura. Io sono sempre stato contro e come linee guida abbiamo deciso molta libertà di parola. Te ne sarai accorto perchè i tuoi messaggi sono ancora come li hai scritti, ma solo spostati di sezione. In altri forum ho visto bannare persone per delle cavolate pazzesche (e qui stendo un velo pietoso perchè sempre di persone si trattano)!!!

Fabio.




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