Articolo 153
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi.
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del sorgere del sole ed
anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a
motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci
della targa e, se prescritte, le luci d'ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli
a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo
quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati
fuori dai centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro durante le brevi interruzioni di marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti:
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente
previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in
atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono
essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori
anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1,
nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli
anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle
luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano
continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori
di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti
della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua
o su altre strade contigue.
4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti
utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede
l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione
notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a
due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso
pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie
d'emergenza.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al
margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati,
aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m
possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di
sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di
pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;

durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di
pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche
momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta
nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il
veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati
nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa
impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.""""
estrapolato dal sito della Polizia di Stato.
Saluti Bearzotto
N.B. ho visto che appaiono delle faccine, non è voluto, si tratta dei punti b