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art.16-bis del decreto anti crisi.


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16 risposte a questa discussione

#1
mascalzone67

mascalzone67

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Gentili Utenti,

leggendo il decreto anticrisi ho trovato quest'articolo che mi pare interessante.
Gradirei qualche vostro commento.

Art. 16-bis.
(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

Mi sembra una buona idea: in questo modo si semplificherebbe di molto la vita ai cittadini-contribuenti.

#2
Maxnard

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Non ho ancora capito come ottenere un indirizzo di posta elettronica certificata... sad.gif
Sono nel tunnel da talmente tanto...che comincio a pensare di arredarlo!

#3
mascalzone67

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Avevo tagliato il resto dell'articolo, perché squisitamente tecnico.

Speriamo che veramente avvio ad una burocrazia informatica che non faccia perdere tempo.

Penso che stanziare dei fondi per insegnare anche a chi non conosce nulla dei computer, sarebbe un bel progresso.


7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Comunque da fine aprile si saprà qualcosa.

#4
Maxnard

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Grazie smile.gif
Sono nel tunnel da talmente tanto...che comincio a pensare di arredarlo!

#5
mascalzone67

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Interessante quello che ho trovato sul sito del Senato.
Relativamente al comma 2 del art. 16 bis, ho scoperto questa cosa:

Il comma 2 dispone che
la richiesta al cittadino da parte dell'amministrazione di presentare documenti diversi da quelli ritenuti indispensabili per la formazione e l'annotazione degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio ai fini della responsabilità disciplinare.

L'art. 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000130) stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano comprovabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare.
In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

L'art. 74 dispone che costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del Testo unico;
la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui ci sia l'obbligo del dipendente dell'amministrazione di accettare la dichiarazione sostitutiva;
il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Me ne ricorderò quando andrò a rinnovare il bollone del parcheggio gratuito... tutte le volte mi chiedono le fotocopie degli stessi documenti. Per sapere quello che sanno già.
incazzed.gif

I commi da 5 a 8 sono finalizzati a diffondere l'uso della posta elettronica certificata tra i cittadini.
Il comma 5 prevede che venga assegnata, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche.

Si dispone inoltre che:
la posta elettronica certificata venga usata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta,
non prevedendosi oneri per le comunicazioni effettuate tramite la casella di PEC.

La disposizione in esame riprende in qualche modo alcuni principi generali contenuti nel
Codice dell'amministrazione digitale, nel quale si afferma preliminarmente il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per assicurare "la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale" (art. 2).

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, il Codice pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto all'uso delle tecnologie, ovvero il diritto di richiedere e di ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice.

Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (art. 3).
Il diritto di comunicare in rete con la pubblica amministrazione e di ottenere l'erogazione di servizi in linea è ribadito con particolare riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo (con riferimento alle comunicazioni relative all'avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla legge 241/1990.

Le pubbliche amministrazioni devono consentire agli utenti l'utilizzo di strumenti informatici per l'invio di atti e documenti.
Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l'ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l'integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (D.P.R. 68/2005131).

Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 6).

L'art. 48, comma 2, del Codice, infine, stabilisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
Il comma 6 impone alle amministrazioni pubbliche l'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle medesime amministrazioni, anche in questo caso con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

L'art. 47 del Codice dispone che entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del Codice stesso (a partire dal 1° settembre 2007) le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

La definizione delle modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini è demandata dal comma 7 ad un D.P.C.M, da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.

Il riferimento, contenuto anche nell'art. 8 del Codice, è alle diseguaglianze tra la popolazione nell'accesso alle nuove tecnologie informatiche (digital divide) dovuto sia all'analfabetismo informatico degli utenti per quanto riguarda l'utilizzo del computer, sia alle carenze di carattere economico.

Con lo stesso D.P.C.M sono definite le modalità di attivazione del servizio rivolto ai cittadini mediante gara pubblica,
prevedendosi anche il ricorso a strumenti di project financing e di quanto previsto dal comma 6 per i pubblici dipendenti,
utilizzando in quest'ultimo caso gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

#6
mascalzone67

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In linea con il topic,

ecco a questo sito:

http://www.governo.i.....si _piano.pdf

il progetto dell'e-gov. Chissà se potrò fare da casa tutte le operazioni con la P.A....

E chiedo una risposta: qualcuno mi sa spiegare perché esiste il modello F24 elettronico (modulo per pagare l'irpef, ici, inail) e non c'è anche il "gemello" F23 (altri tributi) elettronico?

#7
mascalzone67

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E' appena stato pubblicato sulla G.U. il decreto attuativo relativo alla posta elettronica certificata.
Chiedo a tutti i lettori di seguire questa iniziativa, perché i vantaggi derivanti dall'utilizzo della PEC sono notevoli.
Se qualcuno poi deciderà di aderire, è gradito il suo commento.

http://www.gazzettau...p=1243275493564

#8
mascalzone67

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Oggi è stato approvato il disegno di legge 1195-B. Tra gli articoli ve ne sono due interessanti:

Art. 43 Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano
«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita` successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007».


art. 51 Misure per la conoscibilita` dei prezzi dei carburanti
1. Al fine di favorire la piu` ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, e` fatto obbligo a chiunque eserciti l’attivita` di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalita` per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche´ per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu` ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. La diffusione delle informazioni di prezzo puo` avvenire anche per il tramite di soggetti terzi.

#9
mascalzone67

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Oggi ho ottenuto gratuitamente la mia PEC, cioè la posta elettronica certificata.
Sono andato all'Aci (potevo anche recarmi all'INPS) e con la carta d'identità e il codice fiscale in pochi minuti, mi è stata attivata la casella di posta elettronica certificata.

Un bel vantaggio, anche in vista del nuovo codice dell'amministrazione digitale.

#10
Nicola Ventura

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interessante!
adesso devo capire come funzione la certificazione delle mail del mio dominio aziendale...

Nico

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=> "Copiarci non è impossibile: è inutile." (cit.) <=


#11
mascalzone67

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Arrivata oggi l'attivazione della PEC. Da ora mai più raccomandate con ricevuta di ritorno verso la P.A. Era ora.

#12
Nicola Ventura

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Mi confermi che la validità della PEC è solo per mail inviate ad un'altra PEC? Mentre se invio una mail dalla mia PEC ad una mail tradizionale non ha alcun valore legale?

Giusto per chiarirmi un po' le idee...

Nico

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#13
mascalzone67

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Quello che ho ottenuto io corrisponde a questo:
Il decreto 6 maggio 2009
In tale decreto il Consiglio dei Ministri definisce le modalità di rilascio della casella di posta elettronica certificata. Tra gli aspetti salienti, viene enunciata la gratuità della stessa qualora questa sia richiesta al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.[15]
L'INPS e l'Automobile Club d'Italia, a seguito di un protocollo sottoscritto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, concedono una casella di posta elettronica certificata gratuitamente. [16] [17] Si tratta sì di una casella di Posta Elettronica Certificata gratuita, ma con alcune limitazioni d'uso [18]: una CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino), infatti, non consente l'invio o la ricezione di posta se con caselle PEC della Pubblica Amministrazione. Viene esclusa la possibilità di comunicazioni fra privati o professionisti o imprese.

Comunque è un bel passo in avanti perché almeno non dovrai più far la fila a ritirare o spedire le raccomandate winner.gif

http://www.cnipa.gov...Q PEC 2.0_.pdf

Messaggio modificato da fabiobologna, 23 febbraio 2010 - 08:24
La regola delle quotature inutili valgono anche in are OT


#14
mascalzone67

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Dal Sole 24 ore.com

Subito boom di contatti e iscrizioni per la mail certificata
di Claudio Tucci


Boom in rete per il servizio gratuito di posta elettronica certificata. Nelle prime ore sono stati oltre 100mila i contatti al portale www.postacertificata.gov.it e oltre 13 mila i cittadini che hanno completato la procedura di preregistrazione per l'attivazione della Pec. Da domani i preregistrati potranno recarsi al più vicino ufficio postale abilitato per convalidare la registrazione. Le Poste hanno assicurato che «per gestire il grande afflusso di registrazioni in contemporanea a breve saranno moltiplicate le risorse di sistema disponibili».

La novità interessa circa 50 milioni di italiani (tutti i maggiorenni, in possesso di codice fiscale) e servirà a semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione. Il disco verde è stato acceso direttamente dal ministro "antifannulloni" Renato Brunetta, che, in compagnia, tra gli altri, dell'amministratore delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi e del presidente di Telecom Italia, Gabriele Galateri di Genola, ha simulato la procedura per ottenere la Pec, che avrà una capacità di memoria di 500 mega.

Il ministro ha impiegato circa 3 minuti per procedere alla registrazione online (attraverso una procedura guidata) sul sito attivo già da qualche ora. Altri 2 minuti (in assenza di fila), li ha spesi consegnando allo sportello postale, per la successiva identificazione, copia del proprio codice fiscale e del documento di riconoscimento utilizzato nella procedura telematica. Verificati i dati, il ministro ha sottoscritto il modulo di adesione per l'attivazione del servizio. Da quel momento, la casella di Postacertificat@ è pronta all'uso. L'obiettivo, ha spiegato Brunetta, è arrivare a 10 milioni di Pec entro l'anno. Attualmente, ha ricordato, la casella certificata è già posseduta da circa la metà dei liberi professionisti (un milione sui 2 complessivi) e da oltre 110mila imprese.

L'amministratore delegato di Poste, Massimo Sarmi, che assieme a Telecom gestirà i server dell'intera procedura, ha ricordato come assieme alla Pec, i cittadini potranno chiedere gratuitamente, sempre a partire da oggi, una serie di altri servizi correlati, come il servizio di notifica, tramite mail tradizionale, la presenza di messaggi sulla propria casella Pec, il fascicolo elettronico personale per la memorizzazione dei documenti, gli indirizzari delle caselle di posta certificata delle Pubbliche amministrazioni. Nei prossimi mesi, ha aggiunto, saranno disponibili, stavolta, però, a pagamento, altri servizi accessori, come la firma digitale tramite smart card, la notifica, via sms, telefono o posta cartacea, della presenza di messaggi nella casella di posta, il calendario degli eventi della Pubblica amministrazione e il servizio di fascicolo elettronico personale del cittadino, con dimensioni personalizzate.

Tra i problemi da superare, ha evidenziato, il presidente di Telecom Italia, Gabriele Galateri di Genola, c'è l'alto numero di famiglie (una su 2) che non ha un pc, come pure il 10% di italiani che, ancora, è in situazione di digital divide. Ma anche la Pubblica amministrazione dovrà accelerare nel dotarsi di Pec. A oggi (nonostante l'obbligo sia stato previsto ben 5 anni fa), ha sottolineato Brunetta, solo 9-10mila amministrazioni posseggono una posta mail certificata, con una situazione a macchia di leopardo. Il servizio è coperto da tutte le amministrazioni centrali, mentre nei comuni capoluogo siamo al 60%-70%, al 70%-80% nelle province, al 50-60% nelle Usl.

Un esempio di best practice è arrivato, invece, dal comune di Roma, che ha annunciato, da oggi pomeriggio, per i possessori di Pec, l'avvio della richiesta online di tutti e 22 i certificati anagrafici. Si punta, ha sottolineato il sindaco della Capitale, Gianni Alemanno, ad abbattere il milione e 300mila certificati cartacei anagrafici l'anno, emessi dagli oltre mille sportelli comunali. Il passo successivo sarà portare online l'iscrizione agli asili nido, ed entro 3-4 mesi, le notifiche all'avvocatura comunale e i servizi collegati al sociale.

Adesso bisogna premere affinché ogni comune avvii la consegna elettronica dei certificati.

Aggiungo queste notizie trovate sul sito in questione:

Servizi Avanzati

Ai cittadini che ne facciano richiesta, saranno messi disposizione, a pagamento, ulteriori servizi accessori, di prossima attivazione, quali:
Servizi di firma digitale
Servizi di notifica multicanale, cioè di segnalazione, attraverso SMS, IVR e posta cartacea, degli eventi
collegati alla casella stessa
agenda degli eventi, con l'indicazione delle principali scadenza d'interesse
il servizio avanzato di fascicolo elettronico personale del Cittadino, con uno spazio di memorizzazione pari a 1 GB
Sono inoltre previsti ulteriori servizi aggiuntivi a pagamento per il Cittadino:
Servizio di comunicazione FAX verso PostaCertificat@
servizio di firma digitale remota
Libretto sanitario elettronico
Servizi di Postaonline fruibili dalla casella PostaCertificat@
servizi di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni effettuate tramite PostaCertificat@ per inoltro cartaceo a terzi
Fornitura lettore di smart card
Borsellino PostaCertificat@
Accesso vocale alla casella PostaCertificat@
Cartella centralizzata per la conservazione e la condivisione di file personali (Private Folder)

#15
mascalzone67

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Mi permetto di inserire l'indicazione di questo DECRETO 15 ottobre 2010
Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione. (10A14303) (GU n. 277 del 26-11-2010 ) appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

http://www.gazzettau...p=1290800248554

In questo topic lo avevo segnalato (leggere più in alto). Forse arriva la concorrenza winner.gif

Considerato che la graduale introduzione di tale obbligo di comunicazione e la conseguente maggiore diffusione della relativa informazione ai consumatori, nella misura in cui introduce tale obbligo inizialmente per una sola tipologia di vendita per le principali tipologie di prodotto, privilegiando l'obbligo di comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante modalita'self service, se presenti, e privilegiando in ogni caso la comunicazione dei prezzi di distribuzione dei principali carburanti eco-compatibili, puo' indirettamente costituire anche un opportuno strumento di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori delle forme di distribuzione caratterizzate da minori costi (self service) e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco compatibili di cuiall'art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Messaggio modificato da mascalzone67, 26 novembre 2010 - 08:59


#16
Nicola Ventura

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Interessante... vedremo se sarà realmente recepito ed applicato o finirà nell'infinito elenco delle leggi disattese.

Nico

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=> "Copiarci non è impossibile: è inutile." (cit.) <=


#17
mascalzone67

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Lo metto qui, per non aprire una nuova discussione.

E' stato pubblicato sulla G.U. il seguente decreto:

DECRETO 7 dicembre 2010
Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. (10A15099) (GU n. 292 del 15-12-2010 )


Dal primo gennaio sarà all' 1,5% annuo.

Questo tasso è molto importante perché determina ad esempio il coefficiente fra nuda proprietà ed usufrutto.

http://www.gazzettau...p=1292479562172

Messaggio modificato da mascalzone67, 16 dicembre 2010 - 07:08





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