
Collaudo GPL ed esenzione del bollo
#1
Inviato 03 agosto 2012 - 10:48

Giunto il momento della sostituzione della bombola gpl, il famoso "collaudo" volevo chiedere se qualcuno è in grado di aiutarmi:
residente in Piemonte, ho sentito voci che dicono che facendo il "collaudo", con il cambio della bombola e conseguente ricollaudo presso la motorizzazione civile si avrebbe diritto all'esenzione del pagamento del bollo per 5 anni come se fosse un impianto nuovo.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Ho chiesto ad un paio di gasisti, che mi hanno dato risposte vaghe, del tipo si forse, ma non sono sicuro ecc.
Ho chiamato la motorizzazione che mi dice che è una tassa regionale e di sentire loro.
Ho mandato una mail alla regione................................e campa cavallo......
Aspetto numerosissimi interventi.....
Ciao
#2
Inviato 04 agosto 2012 - 03:26

Comunque credo che una prova da fare sia quella di recarsi presso un'ufficio ACI e farsi fare il conto dell'importo della tassa.Almeno da noi,in Toscana,sono piuttosto precisi e informatissimi.
Messaggio modificato da metaoui, 04 agosto 2012 - 03:27
#4
Inviato 10 maggio 2013 - 06:43

Salve, il mio caso è più specifico.
Ho acquistato a Marzo 2013 una Kia Rio 1.2 Gpl.
Davvero un'ottima macchina.
La regione Puglia, offre l'esenzione per il pagamento delle tasse di circolazione per 5 anni per le auto immatricolate con la doppia alimentazione.
Il punto è proprio questo: la Kia fa montare dalla RCB tali impianti sulle sue auto nuove vendute con la dicitura bi-fuel.
Sto aspettando che il concessionario la porti alla Motorizzazione per la verifica dell'impianto.
Dato che sul libretto c'è scritto alimentazione a benzina: mi tocca l'esenzione, oppure no!?
Dovrebbe essere si, in quanto l'auto io l'ho acquistata già con l'impianto GPL.
Ringrazio chiunque mi dia delle delucidazioni in merito.
#5
Inviato 11 maggio 2013 - 05:16

RIDUZIONI ED ESENZIONI (regione PUGLIA)
- Veicoli storici: i veicoli storici ultratrentennali sono esenti di diritto dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà. Ove, però, siano posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari ad € 30,00 per gli autoveicoli e ad € 20,00 per i motoveicoli.
- Veicoli destinati all’uso dei disabili: è prevista l’esenzione per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o diversamente abili. Il beneficio fiscale può essere richiesto sia per i veicoli loro intestati che per quelli utilizzati per il loro accompagnamento (purchè l’invalido sia fiscalmente a carico dell’intestatario), con unica limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
- Onlus: sussiste l’esenzione per le autoambulanze e veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, o di organizzazioni non lucrative iscritte all'Anagrafe delle ONLUS.
- Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gpl o gas metano: per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote azionati con motore elettrico è prevista l’esenzione totale per il primo quinquennio e solo per gli autoveicoli la successiva riduzione del 75% della tariffa base (per autoveicoli uso promiscuo) per le annualità seguenti. Per i veicoli alimentati esclusivamente a gpl o gas metano, fin dal primo anno si applica la riduzione del 75%.
- Auto consegnate per la rivendita: le imprese che operano nel settore della vendita auto possono presentare presso le delegazioni ACI la documentazione finalizzata all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. L’obbligo del pagamento della tassa rimane sospeso con decorrenza dal periodo fisso successivo alla sottoscrizione dell’atto di presa in carico.
- Veicoli sottratti o demoliti: il pagamento della tassa non è dovuto (e se effettuato soggetto a rimborso) nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato oggetto di furto o demolizione nel mese di pagamento, purché siano state esperite al PRA le relative annotazioni, ai sensi dell’art 3 della L.R. 25/03.
- Veicoli a basso impatto ambientale: è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le successive cinque annualità relativamente ai veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano sia a doppia alimentazione benzina/GPL o a benzina/ metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 e immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013. Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o metano l’importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto mentre per i veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL o a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero
il sito e':
tributi.regione.puglia.it/web/guest/tassaauto-approfondimento#RIDUZIONI ED ESENZIONI
pero' non e' chiaro se devono uscire dalla fabbrica gia' doppia alimentazione o meno.
come dici tu l'auto e' un after market (altrimenti perche' il collaudo in motorizzazione?).
ciao
nik54
Non fare mai del bene, se poi, non hai la forza di sopportare l'ingratidutine
#6
Inviato 12 maggio 2013 - 08:46

Grazie Nik54.
Infatti, la chiarezza non è una virtù italiana.
Se poi uno cerca informazioni (anche c/o le agenzie ACI) gli rispondono sempre con il condizionale "dovrebbe essere così".
E questo "provvedimento" dovrebbe essere il più chiaro possibile..., alla faccia della trasparenza cristallina.
Ecco perché si dice: fatta la legge, trovato l'inganno!
Messaggio modificato da ffs, 12 maggio 2013 - 08:47
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