Azione legale, pro e contro, per dati ingannevoli su carico, autonomia e consumi
#41
Inviato 14 dicembre 2012 - 08:07
#42
Inviato 21 dicembre 2012 - 03:51
Gent.li Utenti,
alla luce di quanto esposto nei Vostri post, restando doverosa una adeguata ulteriore analisi della documentazione (verifica dei singoli test di concessionarie Opel e di distributori in relazione alle specifiche tecniche di vendita della vettura) è utile precisare quanto segue al fine di consentirVi una corretta valutazione degli strumenti a disposizione per una tutela legale.
E’ evidente che, oltre all’azione ordinaria civile individuale, trattandosi di una medesima problematica sollevata da diversi consumatori è applicabile il D. Lgs. 206/2005 meglio noto come codice del consumo e, precisamente, l’art. 140 bis avente ad oggetto l’azione di classe (class action).
La class action è uno strumento di tutela collettivo di natura risarcitoria o restitutoria che può essere esercitato nei confronti
- delle imprese private che abbiano causato danni a consumatori o utenti;
- di pubbliche amministrazioni inefficienti
La class action, dunque, è un’azione giudiziale posta a tutela di diritti ed interessi collettivi che può essere promossa da uno o più consumatori o utenti che abbiano subito danni derivanti da rapporti contrattuali o in conseguenza di pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalle imprese.
Questa la definizione. Vediamone l’applicazione al caso da Voi sollevato.
Chi può esercitare l’azione: chiunque rivesta la qualità di consumatore o di utente (cioè un soggetto privato che ha avuto contatti con un’impresa per scopi personali estranei all’attività professionale). I consumatori o gli utenti possono agire:
- individualmente
- mediante associazioni cui viene conferito mandato
- tramite comitati cui i consumatori o gli utenti partecipano
Altri eventuali consumatori, che non siano promotori, possono aderirvi successivamente.
In ogni caso è bene precisare che chi agisce in giudizio deve essere titolare di diritti che intende tutelare con l’azione collettiva e assume la qualifica di parte processuale.
Il consumatore, sia che figuri come proponente sia che risulti aderente, subisce, comunque gli effetti della sentenza e, in ogni caso, rinuncia automaticamente ad ogni tipo di azione restitutoria e risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.
Sono esclusi dalla possibilità di promuovere la class action tutte le società e i professionisti in relazione al consumo di beni o alla fruizione di servizi finalizzati all’esercizio della propria professione.
Contro chi esercitare l’azione: nei confronti di imprese o di produttori che hanno cagionato dei danni ai consumatori in relazione o meno ai rapporti contrattuali con gli stessi intercorsi o in conseguenza di illeciti commerciali.
Diritti tutelati: la class action deve avere ad oggetto la tutela di diritti “identici” spettanti ad una pluralità di consumatori od utenti. Per la precisione si deve trattare di :
- diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti nei confronti di una stessa impresa …
- diritti dei consumatori finali di prodotti difettosi;
- diritti al risarcimento del danno derivante da pratiche scorrette o comportamenti anticoncorrenziali.
Le problematiche da Voi sottolineate rientrano evidentemente in quest’ultima categoria.
Il consumatore o l’utente che sia stato leso in uno dei suddetti diritti può intraprendere o aderire alla class action per ottenere dall’impresa convenuta, a seconda dei casi, il risarcimento del danno subito, la restituzione o il rimborso di somme indebitamente corrisposte.
Analizzando quindi, i diritti al risarcimento del danno derivante da pratiche scorrette o comportamenti anticoncorrenziali, vi è da precisare che si intendono pratiche contrarie alla diligenza professionale false o idonee a falsare il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto (art. 20 c.1 e 2 D. Lgs. 206/2005) o anticoncorrenziali.
Le pratiche commerciali scorrette si distinguono in ingannevoli e aggressive. A loro volta le pratiche ingannevoli si distinguono tra azioni ed omissioni.
Qui tratteremo unicamente le azioni ingannevoli che rappresentano la fattispecie lamentata dai consumatori di Opel.
E’ considerata azione ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o che, seppur di fatto corretta, induce o è idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, riguardo ad esempio, ad uno dei seguenti elementi (art. 21 c. 1 e 2 D. Lgs. 206/2005):
relativamente al prodotto:
- l’esistenza stessa o la natura del prodotto
- le caratteristiche principali quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, i risultati che si possono attendere dal suo uso o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettati sul prodotto;
- …
- …
- ...
- …
Definita la fattispecie applicabile alle contestazioni effettuate nel forum è bene chiarire il procedimento e lo svolgimento dello stesso.
Il consumatore propone, con l’ausilio di un legale, l’azione innanzi al tribunale competente, il quale nel corso della prima udienza deve decidere immediatamente se sussistono o meno i presupposti per l’ammissibilità dell’azione.
Se l’azione è ammissibile il Tribunale dispone che ne sia data idonea pubblicità, affinchè eventuali altri consumatori lesi che si trovino nella stessa condizione possano aderire all’azione.
Una volta che gli eventuali aderenti via hanno preso parte, il Tribunale valuta la fondatezza della class action ed emette la decisione finale. Se il Tribunale ritiene la domanda inammissibile, che l’ha promossa può essere condannato al pagamento delle spese nonché al risarcimento dei danni da lite temeraria.
Il procedimento, salvo alcune peculiarità, segue il rito ordinario per cui è indispensabile, prima di intraprendere un’azione giudiziale, valutare accuratamente le prove in proprio possesso nonché costituirsi una base probatoria tecnica sin dall’inizio (certificazioni dei carichi di metano e dei consumi dalle stesse officine Opel o da distributori accertati).
E’ competente il Tribunale ordinario in composizione collegiale sito nel capoluogo di regione dove ha sede l’impresa convenuta.
Questo in linea di massima per quanto riguarda la class action.
Ovviamente prima di iniziare una procedura giudiziale potrebbe essere utile, raccolte le prove necessarie, tentare un approccio diretto con Opel per la chiusura stragiudiziale della vicenda con il riconoscimento di un risarcimento ritenuto equo dalle parti.
Messaggio modificato da StaffLegale, 21 dicembre 2012 - 03:56
#43
Inviato 21 dicembre 2012 - 10:23
1) se e come potreste contribuire e/o intervenire e/o farvi addirittura promotori della Class Action;
2) se e come sia possibile/opportuno coinvolgere PIU' Associazioni/Enti in un procedimento complesso e articolato come quello descritto, oppure se sia meglio che a gestirlo sia UNA sola Associazione/Ente;
3) cosa ne pensate di altre soluzioni di tipo individuale ma opportunamente "coordinate", ad es. rivolgendoci al Giudice di Pace...
Messaggio modificato da PPL, 21 dicembre 2012 - 10:24
#44
Inviato 06 gennaio 2013 - 10:19
Tra l'altro la campagna contro la Toyota si era basata su un difetto apparentemente banale, ossia per "un'accelerazione non intenzionale" nei propri veicoli (guarda caso anche il nostro cruise control è stato concepito per poter accelerare automaticamente, tornando alla velocità precedentemente impostata, quando viene riattivato; viceversa, stranamente NON si disattiva subito passando a folle senza schiacciare il freno, facendo salire a 4.000-5.000 i giri del motore!).
Purtroppo qui da noi non siamo negli USA...
Comunque, essendo giunti alla fine delle festività, che ci eravamo dati come termine per l'avvio dell'azione legale vera e propria, sollecito una risposta al post precedente, qualora vogliate continuare a supportarci in qualche modo. Grazie.
Messaggio modificato da PPL, 06 gennaio 2013 - 10:28
#45
Inviato 22 novembre 2013 - 12:03
Buongiorno a tutti....
La carica di 25 Kg è possibilissima, non da noi però dove, di media sei tra i 205 e 216 bar di carica nei distributori. In germania, dove sono stato per qualche giorno di relax, in un paio di distributori ho raggiunto i fatidici 24.5 KG (ero in riserva). Tutto grazie al metano pompato a dovere e refrigerato.
I consumi per me sono ottimi, in un misto di città e fuori viaggio attorno ai 5.0 kg. ogni 100 km....ma in autostrada piantato a 110 col cruise inserito sono sceso a valori eccellenti nell'ordine dei 4.4 kg/100.
Per consumare poco si può, ma ci vuole malizia e piedino giusto.
Ciauz, Lele
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