segnalo qualche importante (ovviamente a mio giudizio) intervento legislativo che potrebbe essere degno di rilievo nella finanziaria 2009.
Art. 13-bis.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle
telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le
offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato
dall'offerta di servizieffettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad
eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle
misure di cui al comma 1.
art.16-bis
2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di
natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la
loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre
strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole metano di cui
alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, la Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono
soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le funzioni esercitate dal fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio
1950, n. 640, dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio
GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale prezzi del 28 ottobre 1977, n. 44.
11. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di
energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6
e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di
attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio
disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e
dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a
privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e
sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
12. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le
parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali», sono aggiunte le seguenti:
«rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
Art. 16-quater.
(Misure per l'efficienza del settore energetico).
1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva
al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del
gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di
concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del
gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.
11. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui
misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze
domestiche, è di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di
verificazione od accertamento della conformità prima della loro immissione in
commercio.
12. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma precedente
installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di 15
anni decorrenti dall'anno della relativa apposizione.
13. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione, o di
fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti
a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
14. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo
economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla
relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento, le modalità di
individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».
Art. 17.1
(Valorizzazione ambientale degli immobili militari)
1. Il Ministero della difesa, attraverso la società di cui all'articolo 9-bis, nel rispetto
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per
conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese
per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in
concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti
militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in
dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri con la finalità di
installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del
sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro
degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma
l'appartenenza al demanio dello Stato.
Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione).
1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione, la cui capacità è limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni
di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza
antincendio, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31
dicembre 2009.
Art. 31-ter.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e
la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o
amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della
concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione
annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo
23 della legge 10 ottobre 1990, n.287, come modificato dal comma 5 del presente
articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi
fini di cui al comma 1 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e
alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai
sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle
indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e delle altre Autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli
ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza,
anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti
l'esercizio delle attività
economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

adottare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti,
ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e
le province autonome esercitano te proprie competenze normative, quando
vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi
per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da
modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di
accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle
politiche europee in materia di concorrenza;

mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le
imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi
seguito.
5. All'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole «entro il 30
aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni
anno».
Buona lettura...
