Distributori domestici - semplificazioni
#1
Inviato 29 maggio 2010 - 07:32
Art. 51
(Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)
1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5, da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:
a ) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b ) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell'autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto, in occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all’allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3, dell’articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “sessanta”, sono sostituite dalle seguenti: “centoventi”.
#2
Inviato 29 maggio 2010 - 08:27
Quindi il gas costerebbe più caro, essendo più tassato quello per uso civile, giusto?
#3
Inviato 29 maggio 2010 - 09:51
una "potenza" dell'impianto PARI a 3 mc/h, per caricare la Multipla che da vuoto TOTALE sono 39 mc mi ci vorrebbero 13 ore.....
INSERVIBILE, ed NON VALIDO ECONOMICAMENTE.....
Inservescion
Chi vol fer i comed so' al vaga a Zent (Cardinal Prospero Lambertini poi Benedetto XIV)
Ei Fù Multipla Bipower - 370.000 km New Multipla NP Year 2008 - 85.000 km
NUOVI ISCRITTI: Mi leggi per la 1^ volta?? Allora è gradito un messaggio di presentazione IN QUESTO FORUM
#4
Inviato 29 maggio 2010 - 12:53
#5
Inviato 26 gennaio 2011 - 08:09
Vi era tanto di foto con le colonnine di rifornimento davanti casa e in garage.
L'articolo poi continuava ricordando che nella domanda per autorizzazione era da chiedere la tassazione del metano per autotrazione perchè più contenuta rispetto al consumo domestico.
Quanto sopra, è solo per la provincia di Bolzano o si è allargata ad altre provincie.
Ciao a tutti
Qualcuno ne sà qualcosa.
ps. certo che, se fosse fattibile e conveniente, sarebbe.....
Messaggio modificato da leone48, 26 gennaio 2011 - 08:19
"Qubo 300"
Il fiume della vita è corso veloce, rincorrendo la corrente. Prossimo alla foce, nel largo e lento scorrere ...ascolto... il " respiro del tempo ".
#7
Inviato 27 gennaio 2011 - 12:21
Credo sia più una questione di comodità più che di economia...anche perché i distributori, specialmente in trentino, sono ancora veramente troppo pochi...e anche scomodi, purtroppo!
#8
Inviato 28 gennaio 2011 - 10:08
Certe regioni sappiamo non sono ben servite per rifornirsi di metano , del perchè non lo sò ma a leggere, di volta in volta si da la colpa alle pastoie burocratiche, ad interessi delle lobby che tengono il mercato del petrolio, dei titolari dei distributori stessi che vedono portare via risorse economiche per l'impegno oneroso per la trasformazione o l'aggiunta di colonnine per il rifornimento di metano, non ne sentono la necessità.
Non conoscendo la materia, leggendo la notizia della provincia autonoma, mi sembra di capire che le autorizzazioni per gli impianti di metano per autotrazione, non dipendano solo dalla Regione, ma anche dallo Stato centrale, senò tale autorizzazioni per gli impianti domestici, non avrebbero senso.
A meno chè, questo tipo di scelta sia stato dettato dalla poca volontà (forse non vi è economicamente un ritorno, considerando il territorio di montagna troppo frammentato per avere un bacino d'utenza adeguato, considerando poi che in montagna il metano, non si esprime al meglio e quindi poco richiesto) dei singoli distributori nel sobbarcarsi un costo aggiuntivo per metanizzare i loro distributori.
Detto questo, al dì là, se il singolo impianto sia economicamente conveniente, mi soffermavo sul diritto che ognuno di noi ha di scegliersi il carburante che vuole e la regione (autonomamente) ha provveduto.
Cordiali saluti.
Messaggio modificato da leone48, 28 gennaio 2011 - 05:40
"Qubo 300"
Il fiume della vita è corso veloce, rincorrendo la corrente. Prossimo alla foce, nel largo e lento scorrere ...ascolto... il " respiro del tempo ".
#9
Inviato 28 gennaio 2011 - 08:18
L'articolo cita una conversione in legge del Giugno scorso.......
Qualcuno ne sà qualcosa? E' quello citato in questa discussione?
Grazie
#10
Inviato 28 gennaio 2011 - 08:43
e la legge a cui si fa riferimento è quella citata nel primo messaggio di questa discussione.
Non solo... è legge dello Stato Italiano che porta la firma di Calderoli.
#12
Inviato 18 maggio 2012 - 07:49
DECRETO 30 aprile 2012
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione. (12A05573)
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-18&task=dettaglio&numgu=115&redaz=12A05573&tmstp=1337366954753
#13
Inviato 18 maggio 2012 - 08:29
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